Il parere dei magistrati è articolato e complesso, e va esaminato nella sua completezza, ma le citazioni, che riportiamo, di alcune parti salienti, evidenziano con chiarezza quanto queste proposte di legge siano non solo superflue, ma anche, e soprattutto, pericolose, perchè peccano di indeterminatezza e rischiano di punire l’esercizio di libertà fondamentali sancite dalla nostra Costituzione.
Il parere si riferisce ai disegni di legge n. 1496 e n. 1515 per la discussione dei quali sono in corso le audizioni presso la seconda commisione giustizia del Senato.
I due disegni di legge secondo i magistrati, “si propongono di incriminare le varie forme di manipolazione mentale e psicologico-emotiva riconducibili a contesti di sette e psicosette (nonché a pratiche pseudo-terapeutiche) colmando – secondo i proponenti – un vuoto di tutela penale in relazione ai casi in cui la vittima, pur in stato di assoggettamento, sia capace di intendere e di volere”.
I magistrati, evidenziano come i due disegni di legge abbiano “il meritorio obiettivo di predisporre uno strumento di tutela della libertà di autodeterminazione dell’individuo da ogni forma di manipolazione mentale”.
Tuttavia: “entrambe le fattispecie proposte presentano profili critici riconducibili al rischio di indeterminatezza del precetto, a possibili frizioni con libertà costituzionali (libertà personale, religiosa, di espressione e di associazione) e a difficoltà probatorie nell’accertare il nesso tra condotte manipolative ed evento lesivo”.
Le due proposte, infatti, non soddisfano “i profili della tassatività/determinatezza (art. 25, comma 2, Cost.), della prova e della compatibilità con le libertà di cui agli artt. 21, 19 e 18 Cost.; permane, in particolare, il rischio di traslare il sindacato penale verso una valutazione dei contenuti del pensiero, del credo o delle forme associative lecitamente scelte dagli individui nonché l’oggettiva difficoltà di verificare in sede processuale le condotte di cui si propone la tipizzazione”.
Infine, i magistrati fanno notare come “le dinamiche di manipolazione e soggiogamento appaiono inoltre già presidiate dall’ordinamento penale” e ne elencano le fattispecie:
- “stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.)[5]”,
- “maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)”,
- “riduzione in schiavitù[6] (art. 600 c.p.)”,
- “circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.)”,
- “violenza privata (art. 610 c.p.)”,
- “abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)”,
- “estorsione (629 c.p.)”
- “esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)”.
-“sequestro di persona ex art 605 c.p.(norma che ha trovato applicazione giurisprudenziale in relazione a casi, non infrequenti, in cui la manipolazione si sia tradotta in una privazione coattiva della libertà personale, con conseguente sensibile innalzamento della suggestionabilità della vittima)”,
- “violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)”,
- “lesioni personali (art. 582 c.p.)”,
- “associazione per delinquere (art. 416 c.p.)”.
Le conclusioni dei magistrati sono chiare e non lasciano spazio ad alcun dubbio sul fatto che i due disegni di legge in corso di discussione al Senato, se fossero approvati, subirebbero la stessa sorte del reato di plagio dichiarato incostituzionale nel 1981:
“Ne consegue che, allo stato, rimangono privi di tutela esclusivamente i “puri” condizionamenti psichici, coerentemente alle considerazioni poste alla base della dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie di plagio di cui all’art. 603 c.p.”.