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Reato di manipolazione mentale: cosa ne pensa l'Associazione Nazionale Magistrati

COMUNICATI

I Comunicati Stampa del Centro Studi LIREC

Reato di manipolazione mentale: cosa ne pensa l'Associazione Nazionale Magistrati

Raffaella Di Marzio

Il giorno 8 Novemmbre 2025 è stato pubblicato, sul sito dell’Associazione Nazionale Magistrati il “Parere sul disegno di legge in materia di Introduzione del reato di manipolazione mentale”, approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale nel corso della seduta di quel giorno. All’ANM, nata per la “Tutela dei valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura”, aderisce circa il 96% del magistrati italiani.

Il parere porta la firma della Presidente e dei Coordinatori della Commissione Diritto e Procedura Penale.

Il parere dei magistrati è articolato e complesso, e va esaminato nella sua completezza, ma le citazioni, che riportiamo, di alcune parti salienti, evidenziano con chiarezza quanto queste proposte di legge siano non solo superflue, ma anche, e soprattutto, pericolose, perchè peccano di indeterminatezza e rischiano di punire l’esercizio di libertà fondamentali sancite dalla nostra Costituzione.

Il parere si riferisce ai disegni di legge n. 1496 e n. 1515 per la discussione dei quali sono in corso le audizioni presso la seconda commisione giustizia del Senato.

I due disegni di legge secondo i magistrati, “si propongono di incriminare le varie forme di manipolazione mentale e psicologico-emotiva riconducibili a contesti di sette e psicosette (nonché a pratiche pseudo-terapeutiche) colmando – secondo i proponenti – un vuoto di tutela penale in relazione ai casi in cui la vittima, pur in stato di assoggettamento, sia capace di intendere e di volere”.

I magistrati, evidenziano come i due disegni di legge abbiano “il meritorio obiettivo di predisporre uno strumento di tutela della libertà di autodeterminazione dell’individuo da ogni forma di manipolazione mentale”.

Tuttavia: “entrambe le fattispecie proposte presentano profili critici riconducibili al rischio di indeterminatezza del precetto, a possibili frizioni con libertà costituzionali (libertà personale, religiosa, di espressione e di associazione) e a difficoltà probatorie nell’accertare il nesso tra condotte manipolative ed evento lesivo”.

Le due proposte, infatti, non soddisfano “i profili della tassatività/determinatezza (art. 25, comma 2, Cost.), della prova e della compatibilità con le libertà di cui agli artt. 21, 19 e 18 Cost.; permane, in particolare, il rischio di traslare il sindacato penale verso una valutazione dei contenuti del pensiero, del credo o delle forme associative lecitamente scelte dagli individui nonché l’oggettiva difficoltà di verificare in sede processuale le condotte di cui si propone la tipizzazione”.

Infine, i magistrati fanno notare come “le dinamiche di manipolazione e soggiogamento appaiono inoltre già presidiate dall’ordinamento penale” e ne elencano le fattispecie:

- “stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.)[5]”,

- “maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)”,

- “riduzione in schiavitù[6] (art. 600 c.p.)”,

- “circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.)”,

- “violenza privata (art. 610 c.p.)”,

- “abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)”,

- “estorsione (629 c.p.)”

- “esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)”.

-“sequestro di persona ex art 605 c.p.(norma che ha trovato applicazione giurisprudenziale in relazione a casi, non infrequenti, in cui la manipolazione si sia tradotta in una privazione coattiva della libertà personale, con conseguente sensibile innalzamento della suggestionabilità della vittima)”,

- “violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)”,

- “lesioni personali (art. 582 c.p.)”,

- “associazione per delinquere (art. 416 c.p.)”.

Le conclusioni dei magistrati sono chiare e non lasciano spazio ad alcun dubbio sul fatto che i due disegni di legge in corso di discussione al Senato, se fossero approvati, subirebbero la stessa sorte del reato di plagio dichiarato incostituzionale nel 1981:

“Ne consegue che, allo stato, rimangono privi di tutela esclusivamente i “puri” condizionamenti psichici, coerentemente alle considerazioni poste alla base della dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie di plagio di cui all’art. 603 c.p.”.